Individua

Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1. – È costituita l’Associazione: “INDIVIDUA”
Art. 2. – Essa ha sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 144
Art. 3. – L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.
I N D I V I D U A si propone di studiare, promuovere e realizzare tutte le possibili iniziative per la tutela dell’individuo in funzione della salvaguardia degli interessi degli associati, sia nel campo dell’assistenza alla persona (previdenziale, sanitaria o infortunistica) sia nel campo della crescita culturale anche dal punto di vista della consapevolezza dei diritti del consumatore, precisandosi che restano escluse tutte le attività che per legge siano riservate a soggetti iscritti in Albi, elenchi o ruoli o per i quali occorrano autorizzazioni amministrative e/o particolari requisiti di forma giuridica o altro.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà organizzare sedi decentrate sul territorio nazionale, anche con la partecipazione di terzi, e potrà utilizzare attrezzature e impianti in affitto, in gestione, in uso o in proprietà.
L’Associazione potrà sottoscrivere accordi con strutture ed entità esterne a prescindere dalle loro finalità, purché in coerenza con le finalità associative ed utili per il perseguimento dei propri obiettivi.
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà:
– svolgere iniziative di promozione culturale e ricreativa attraverso la promozione, la gestione e l’organizzazione di riunioni, convegni, seminari, stage, mostre,
– pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono lo scopo associativo, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di editoria e con esclusione delle attività rientranti nell’ambito disciplinato dalla legge 416/1981 come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62, e eventuali successive modifiche,
– realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione,
– utilizzare tutte le moderne tecnologie e tutti i moderni mezzi di comunicazione quali, in via esemplificativa e non esaustiva, siti internet o strumenti multimediali.
L’Associazione può altresì aderire a Federazioni, Enti o Organismi nazionali o internazionali accettandone Statuti, regolamenti e deliberati degli Organi competenti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4. – Il patrimonio è costituito:
a) da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 5. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario ed entro il mese di dicembre il bilancio o rendiconto economico e finanziario preventivo del successivo esercizio.

ASSOCIATI

Art. 6. – Sono “associati” le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Il versamento relativo alla quota associativa deve essere effettuato dagli interessati entro il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 7. – Gli associati avranno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione, di servirsi dei beni di proprietà della stessa, di fruire dei servizi associativi.
Art. 8. – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo la determinazione che sarà fatta dall’assemblea all’atto della nomina, per la durata di quattro (4) anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 10. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Se il Consiglio lo riterrà opportuno, il Presidente potrà anche assumere l’incarico di Tesoriere; in analogia, il Vicepresidente potrà anche assumere l’incarico di Segretario.
Art. 11. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente (o dal Vicepresidente) e dal Segretario. Qualora la Presidenza della riunione di Consiglio venga assunta dal Vicepresidente, il verbale verrà firmato dal più anziano tra i soci presenti.
Art. 12. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci o rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; compila inoltre il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 13. – Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il semplice fatto che il Vicepresidente intervenga in rappresentanza dell’Associazione costituirà prova per i terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.

ASSEMBLEE

Art. 14. – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all’anno entro il 31 gennaio (per il bilancio o rendiconto economico e finanziario preventivo) e il 30 giugno (per il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo).
L’assemblea può inoltre essere convocata – ogni qual volta se ne ravvisi la necessità – su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 C.C.
L’assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno pubblicato sul sito ufficiale internet dell’Associazione o, in alternativa, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). E’ valido anche il recapito manuale dell’avviso in due esemplari consegnati al destinatario, dei quali uno è da questi trattenuto e l’altro restituito al latore previa apposizione della data e della firma per presa visione.
Nell’avviso può essere anche indicata, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.
L’assemblea deve essere convocata in Torino e provincia anche fuori della sede sociale.
Art. 15. – L’assemblea delibera sul bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 16. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli Associati maggiori di età in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Non è ammesso il voto per delega.
Art. 17. – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente o da altro socio nominato direttamente dall’Assemblea.
Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario; spetta al presidente di constatare il diritto di intervento all’Assemblea stessa.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 18. – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti .
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, indipendentemente dal loro numero.
Per le delibere concernenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19. – Nei casi in cui la legge lo preveda o qualora l’Assemblea degli associati lo ritenga opportuno verrà nominato un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea degli associati e con durata in carica di tre anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci o rendiconti finanziari ed economici annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 20. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a’ sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 21. – La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.
In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini Associativi, salvo diverse disposizioni di legge.
Salvo diversa destinazione imposta dalla legge in caso di scioglimento il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga, o a fine di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

CONTROVERSIE

Art. 22. – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi potranno essere sottoposte, nei casi non vietati dalla Legge, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.